Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 37964/2026
Reati tributari e penale dell'economiaIVA
Principio di diritto
In tema di delitti tributari, il dolo specifico richiesto dall'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto), che si aggiunge al dolo generico relativo alla condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti, può essere desunto anche da elementi indiziari, purché gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., quali la consistenza del fatturato, la sistematicità delle fatture emesse, le scelte organizzative volte all'individuazione di imprese cartiere e l'intercambiabilità dei ruoli tra fornitore e cliente; analogamente, il dolo di evasione richiesto dall'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per il delitto di omessa dichiarazione può essere desunto dall'entità del superamento della soglia di punibilità e dal mancato pagamento dell'imposta dovuta anche successivamente alla consumazione del reato. Qualora siano emesse più fatture per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo d'imposta, si configura un unico reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, che si consuma alla data di emissione dell'ultima fattura.