Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 37331/2026
Reati tributari e penale dell'economiaAccertamento
Principio di diritto
In tema di reato di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, il profitto confiscabile, in via diretta o per equivalente, consiste nell'indebito vantaggio economico commisurato al debito d'imposta, eventualmente maggiorato di interessi e sanzioni maturati sino al momento della consumazione del reato, di cui la condotta illecita ha impedito l'accertamento, a condizione che il relativo importo sia determinato con certezza; tale soluzione non si pone in contrasto con la funzione ripristinatoria della confisca, volta a colpire un arricchimento effettivo, enunciata dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13783/2025, Massini). Ai fini di tale quantificazione, il giudice penale può avvalersi delle risultanze dell'accertamento induttivo e delle presunzioni elaborate in sede tributaria, ma queste ultime non possono costituire ex se fonte di prova dell'ammontare dell'imposta evasa, occorrendo un'autonoma e puntuale valutazione, ai sensi dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., del metodo di calcolo delle vendite non contabilizzate e delle percentuali di ricarico applicate, pena l'illegittimità della quantificazione del profitto posto a base della confisca.