Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 37199/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di misure cautelari personali, l'omesso espletamento dell'interrogatorio preventivo di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 114 del 2024) determina la nullità generale a regime intermedio dell'ordinanza applicativa della misura, ai sensi dell'art. 292, comma 3-bis, e dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., qualora il pericolo di inquinamento probatorio invocato per derogare a tale adempimento non sia ancorato a elementi di fatto concreti e specificamente riferibili alla condotta dell'indagato, non essendo sufficiente il mero richiamo al ruolo apicale rivestito nelle società coinvolte o alla natura dei reati contestati (nella specie, bancarotta fraudolenta patrimoniale e autoriciclaggio); tale pericolo, che opera sia quale presupposto per derogare alla regola dell'interrogatorio preventivo sia quale autonoma esigenza cautelare, deve essere valutato dal giudice procedente, e sindacato nel merito dal tribunale del riesame, alla stregua degli elementi disponibili al momento dell'adozione del provvedimento coercitivo, anche sulla base di ragioni diverse da quelle enunciate nell'ordinanza genetica, stante l'effetto pienamente devolutivo dell'impugnazione cautelare; resta invece esclusa la perdita di efficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen. per la mancata trasmissione, nel termine di cui al comma 5 della medesima disposizione, di memorie e documenti già nella disponibilità della difesa, potendo questi essere direttamente prodotti all'udienza di riesame.