Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 36713/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di appello non può disporre d'ufficio la sostituzione della pena detentiva in mancanza di uno specifico motivo di censura dedotto con l'atto di gravame o con i motivi nuovi, questi ultimi ammissibili solo se collegati ad un motivo di appello avente ad oggetto direttamente la determinazione della pena; tuttavia, qualora la pena inflitta in primo grado sia ridotta in appello, anche per effetto di una diversa qualificazione giuridica del fatto, al di sotto del limite ostativo alla sostituzione, il giudice di appello, ai sensi dell'art. 598-bis, comma 4-ter, cod. proc. pen., deve valutare, anche d'ufficio, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena sostitutiva, non potendo ritenersi preclusa l'istanza dalla mancata impugnazione sul punto, originariamente inammissibile per l'entità della pena irrogata in primo grado.