Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 36364/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di misure cautelari personali applicate in relazione al reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.), commesso quale reato-fine nell'ambito di un sodalizio criminale dedito anche alla commissione di reati tributari mediante utilizzo di crediti d'imposta inesistenti in compensazione tramite modello F24, l'assenza di precedenti penali a carico dell'indagato costituisce una mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, superabile valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle concrete modalità della condotta accertata; il c.d. 'tempo silente' non è l'unico parametro rilevante ai fini della valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari, né è di per sé decisivo ad escluderla, specie quando i fatti contestati non siano risalenti nel tempo; inoltre, quando il giudice abbia fondato la misura cautelare su più d'una delle esigenze previste dall'art. 274 cod. proc. pen., ciascuna avendo rilievo autonomo ed alternativo, il motivo di ricorso che investa una sola di esse è inammissibile per difetto di interesse, qualora risulti comunque accertata la sussistenza di un'altra esigenza idonea a sorreggere autonomamente la misura applicata.