Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 36193/2026
Reati tributari e penale dell'economiaAccertamento
Principio di diritto
In tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione richiesto per la configurabilità del delitto di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000) può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità e dalla piena consapevolezza, da parte del contribuente obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta, potendo tale elemento soggettivo essere integrato anche nella forma del dolo eventuale; inoltre, ai fini dell'accertamento del delitto di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000), il giudice del giudizio ordinario non è vincolato dall'esito di un separato giudizio abbreviato definito con sentenza di non luogo a procedere nei confronti di altro imputato relativamente alla medesima vicenda, qualora, sulla base di un più ampio e diverso compendio probatorio, pervenga a una differente valutazione giuridica del medesimo fatto storico, non contestato nella sua materialità, essendo in tal caso sufficiente che il giudice dia conto della conciliabilità dei diversi esiti decisori, restando preclusa solo la possibilità di contraddire l'accertamento del medesimo fatto storico già cristallizzato nel giudicato.