Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 35679/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, qualora l'istante abbia fondato la domanda introduttiva sulla fattispecie di ingiustizia sostanziale di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., non è consentito, né al giudice d'ufficio né alla parte in sede di ricorso per cassazione, mutare la causa petendi deducendo per la prima volta l'ipotesi di ingiustizia formale prevista dal comma 2 della medesima disposizione, salvo che il controinteressato abbia prestato consenso o acquiescenza, dovendo il fatto costitutivo della pretesa essere puntualmente individuato sin dall'origine per consentire l'effettivo contraddittorio tra le parti; ne consegue che, ove il provvedimento custodiale sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito per uno dei titoli non preclude il diritto alla riparazione qualora detto titolo non sia stato posto a fondamento della misura, dovendosi verificare l'autonoma idoneità del titolo effettivamente posto a base della custodia a giustificarla.