Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 34440/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge, nozione che comprende anche i vizi di motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, sì da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice; ne consegue l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero che, sotto l'apparente deduzione della violazione di legge, censuri in realtà le valutazioni di merito compiute dal tribunale del riesame in ordine all'insussistenza del periculum in mora ai fini del mantenimento del sequestro preventivo funzionale alla confisca obbligatoria di cui all'art. 53 d.lgs. n. 231 del 2001, disposto a carico dell'ente in relazione all'illecito amministrativo ex art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001, derivato da reati tributari di cui agli artt. 2 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000 dichiarati prescritti, senza allegare specificamente elementi già devoluti al giudice del riesame e idonei a dimostrare la perdurante operatività criminosa dell'ente.