Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 33942/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di revisione per contrasto di giudicati ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., l'inconciliabilità rilevante deve consistere in un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nelle sentenze poste a raffronto, e non nella mera divergenza di valutazione giuridica o probatoria del medesimo compendio di prove; ne consegue che non è ammissibile l'istanza di revisione fondata sul differente esito decisorio (condanna in sede di patteggiamento ed assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.) pronunciato nei confronti di concorrenti nel medesimo reato di bancarotta societaria, qualora tale difformità dipenda da una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito e non dall'accertamento, nelle due pronunce, di fatti storici tra loro oggettivamente incompatibili.