TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 33692/2026

deposito 17/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:33692PEN

Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di reati fallimentari, la pena determinata mediante l'erronea applicazione della disciplina della c.d. continuazione fallimentare di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. - dapprima correttamente computata quale circostanza aggravante soggetta al giudizio di bilanciamento con le attenuanti concesse, e poi nuovamente considerata come aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen. - integra un'ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, salvo che tale erroneo metodo di calcolo comporti l'applicazione di una sanzione eccedente i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e ss., 65 e 71 e ss. cod. pen., ovvero i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato; ne consegue che il relativo vizio non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., il cui sindacato di legittimità resta circoscritto ai profili di formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero, alla conformità della pronuncia all'accordo intervenuto e all'illegalità della pena finale, restando preclusa ogni ulteriore contestazione coperta dall'accordo e dalla rinuncia ai motivi di appello.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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