TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 33683/2026

deposito 17/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:33683PEN

Reati tributari e penale dell'economiaImposte dirette (IRPEF/IRES)

Principio di diritto

In tema di dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000), le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, qualificabili come redditi diversi ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 67, comma 1, lett. c-quinquies, d.P.R. n. 917 del 1986, rilevano fiscalmente al momento della materiale percezione delle somme da parte del cessionario persona fisica, non operante in regime di impresa, restando irrilevante la pendenza di un giudizio civile sulla definitività del credito originario, sia perché la norma richiama espressamente rapporti dall'esito incerto, sia perché l'art. 68, commi 7 lett. f) e 9, TUIR fa riferimento ai corrispettivi effettivamente percepiti, con conseguente irrilevanza fiscale di eventuali successive perdite o minusvalenze; né trova applicazione, in relazione a tali soggetti, l'art. 109 TUIR, dettato in via esclusiva per la disciplina del reddito d'impresa. Ai fini della prova del dolo specifico di evasione nei reati tributari, il giudice può legittimamente valorizzare, secondo il principio del libero convincimento, anche il comportamento successivo alla consumazione del reato, quale la reiterata omessa dichiarazione nelle annualità seguenti e la tardiva ed estemporanea giustificazione fornita solo dopo l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate. In tema di causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la disposizione dell'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotta dal d.lgs. n. 87 del 2024, che impone al giudice di valutare in modo prevalente, ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. ai reati tributari, gli indici specifici ivi elencati (tra cui l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto alla soglia di punibilità e il comportamento riparatorio del contribuente), costituisce norma penale di favore e, in quanto tale, trova applicazione retroattiva, ex art. 2, comma 4, cod. pen., ai processi in corso non ancora definiti, sicché il giudice di merito è tenuto a motivare specificamente sulla valenza del contegno riparatorio rispetto agli elementi ritenuti ostativi, non potendo limitarsi ad una valutazione complessiva secondo i criteri generali di cui all'art. 133 cod. pen.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

Contenuto divulgativo elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale dai testi ufficiali delle sentenze. Non costituisce consulenza professionale.