Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 33545/2026
Reati tributari e penale dell'economiaAccertamento
Principio di diritto
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, essendo finalizzato a consentire l'evasione da parte di terzi, non genera in capo all'emittente un profitto parametrabile all'imposta evasa, ma può dar luogo, al più, a un prezzo del reato costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture; ne consegue che il sequestro preventivo a carico dell'emittente (e dell'ente per il corrispondente illecito amministrativo ex d.lgs. n. 231 del 2001) può avere ad oggetto solo tale prezzo, e non il profitto conseguito dall'utilizzatore per effetto dell'utilizzazione delle fatture, stante il regime derogatorio dell'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 che esclude il concorso dell'emittente nel reato dell'utilizzatore (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), salvo che l'emittente compia condotte ulteriori rispetto alla mera emissione; inoltre, nel procedimento cautelare, il giudice del riesame, pur potendo confermare il sequestro per ragioni diverse da quelle indicate dal giudice che lo ha emesso, non può fondarlo su un fatto diverso da quello posto a base della richiesta cautelare originaria, pena la violazione del diritto al contraddittorio e di difesa dell'interessato.