Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 33213/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, le somme di denaro affluite su conto corrente bancario dell'indagato in data successiva alla commissione del reato, pur non potendo essere sottoposte a sequestro in via diretta non costituendo "profitto" del reato, possono essere assoggettate a sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, assumendo le caratteristiche di valore corrispondente al profitto non rinvenuto, sicché è irrilevante il tempo decorso dai fatti; inoltre, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13783 del 2025), la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, salvo che, in tema di reati tributari dichiarativi commessi in concorso nell'interesse di una persona giuridica, ove il profitto consista in un risparmio di spesa a vantaggio dell'ente non consentendo di regola l'individuazione della quota di arricchimento del singolo, il sequestro possa essere disposto, entro il limite del profitto complessivo, indifferentemente nei confronti di uno o più concorrenti, fermo il divieto di duplicazione del vincolo.