Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 33212/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto in relazione ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) e di dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000), la valutazione del periculum in mora, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., non può fondarsi esclusivamente sulla ricostruzione degli elementi indicativi del fumus commissi delicti, quali l'unicità del centro di interessi familiare e la dissimulazione di movimentazioni patrimoniali, ma richiede una motivazione rafforzata che tenga conto anche della consistenza quantitativa e della natura qualitativa del patrimonio nella disponibilità dell'indagato e dell'ente, sicché il pericolo di dispersione del profitto confiscabile può essere legittimamente escluso qualora detto patrimonio, per composizione e valore, risulti ampiamente capiente rispetto alla pretesa erariale; il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo, ammissibile solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., non consente di censurare siffatta valutazione di merito quando la motivazione, pur sinteticamente resa, non sia del tutto mancante o meramente apparente.