TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 33154/2026

deposito 09/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:33154PEN

Reati tributari e penale dell'economiaAccertamento

Principio di diritto

In tema di reati tributari, la parte che deduca in sede di legittimità l'inutilizzabilità di dichiarazioni acquisite dalla Guardia di Finanza e confluite nel processo verbale di constatazione, in violazione degli artt. 220 disp. att. e 63 cod. proc. pen., ha l'onere di assolvere alla c.d. prova di resistenza, confrontandosi con l'intera motivazione della sentenza impugnata e dimostrando l'idoneità dell'espunzione dell'elemento istruttorio contestato a disarticolarne il tessuto argomentativo, pena l'inammissibilità per genericità del motivo; inoltre, ove il giudice di merito, pur affermando l'elemento oggettivo dei reati di cui agli artt. 2, 4 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e la riconducibilità soggettiva della condotta all'imputato quale amministratore di diritto o di fatto, ometta di motivare in ordine alla sussistenza del dolo specifico di evasione, la sentenza è affetta da vizio di motivazione, non sanabile mediante il ricorso a una motivazione implicita né mediante l'integrazione officiosa da parte del giudice di legittimità, e va annullata con rinvio.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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