Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 32985/2026
Reati tributari e penale dell'economiaAccertamento
Principio di diritto
In tema di reato di occultamento delle scritture contabili di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, tale condotta si consuma nel momento dell'ispezione in cui gli organi verificatori chiedono di esaminare la documentazione contabile, dando luogo, a differenza della distruzione che integra un reato istantaneo, a un reato permanente che si protrae fino al momento dell'accertamento fiscale, con la conseguenza che, ove sia contestato l'occultamento e non la distruzione, il giudice di merito è tenuto a motivare specificamente in ordine alla prova che l'imputato, quale amministratore di fatto, abbia avuto concreta conoscenza della richiesta di esibizione della documentazione rivolta dagli organi accertatori, non potendo tale elemento essere desunto in via meramente assertiva dal solo riconosciuto ruolo gestorio.