Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 32912/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di impugnazioni nel processo penale, a decorrere dal 1° gennaio 2025 (ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8-9, d.m. 29 dicembre 2023 n. 217, come sostituito dal d.m. 27 dicembre 2024 n. 206), l'atto di appello presentato dal difensore mediante posta elettronica certificata, anziché tramite il Portale per il Deposito degli Atti Penali di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen., è inammissibile ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., fuori dai casi di malfunzionamento dei sistemi informatici previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen. e salvo che ricorra una delle ipotesi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche, senza che rilevi la circostanza che l'impugnazione sia comunque pervenuta, entro il termine di legge, al giudice competente; né tale disciplina transitoria, fondata su una scelta legislativa non irragionevole e prevedibile per gli operatori del settore, si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e con l'art. 6 CEDU, né può essere superata invocando l'art. 48 del Codice dell'amministrazione digitale (avente carattere sussidiario rispetto alla disciplina speciale del processo penale telematico) o l'estensione al difensore, ex art. 99 cod. proc. pen., della facoltà di deposito cartaceo riservata dall'art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen. alle sole parti private.