Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 32873/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. alle disposizioni dell'art. 309 cod. proc. pen. ha natura statica e recettizia, e non dinamica, sicché non trovano applicazione al giudizio di rinvio conseguente all'annullamento con rinvio dell'ordinanza del tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo i termini perentori e le connesse sanzioni di inefficacia previsti, per le sole misure cautelari personali, dall'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizione non richiamata dall'art. 325 cod. proc. pen.; ne consegue che l'inosservanza, da parte del giudice del rinvio, del termine per la decisione non determina la perdita di efficacia del sequestro, attesa la diversità, costituzionalmente rilevante, tra il bene della libertà personale (art. 13 Cost.) e quello del patrimonio, sicché è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 324 e 325 cod. proc. pen. sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 42 e 111 Cost.; inoltre, in sede di riesame cautelare reale, la determinazione del profitto confiscabile - anche con riguardo al corrispettivo delle cessioni di crediti d'imposta fittizi conseguiti mediante truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. e indebita compensazione ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 - non richiede l'accertamento definitivo e analitico proprio del giudizio di merito, essendo sufficiente una quantificazione non manifestamente arbitraria fondata sugli elementi disponibili allo stato degli atti, non disponendo il tribunale del riesame di autonomi poteri istruttori o peritali.