Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 32819/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il divieto di un secondo giudizio previsto dall'art. 649 cod. proc. pen. deve essere valutato avendo riguardo esclusivamente al fatto storico oggetto del giudicato, nella sua dimensione storico-naturalistica e a prescindere da qualificazioni giuridiche o dalla astratta configurabilità di un concorso formale di reati, sicché la sentenza irrevocabile di assoluzione relativa a specifiche condotte distrattive non preclude un nuovo procedimento penale a carico del medesimo imputato per ulteriori e distinte condotte di distrazione, aventi ad oggetto beni o somme diversi, commesse nell'ambito della medesima procedura concorsuale.