Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 32289/2026
Reati tributari e penale dell'economiaAccertamento
Principio di diritto
In tema di reati tributari, l'art. 578-bis cod. proc. pen., avendo natura mista processuale e sostanziale, non è applicabile alla confisca per equivalente relativa a fatti di reato commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, sicché, in caso di declaratoria di prescrizione in grado di appello, il giudice non può mantenere la confisca per equivalente disposta in primo grado, dovendo essa essere annullata senza rinvio; resta invece ferma, in quanto misura di sicurezza patrimoniale fondata sull'art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen. e non travolta dall'inapplicabilità dell'art. 578-bis cod. proc. pen., la confisca diretta del profitto del reato tributario disposta ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, che può essere mantenuta anche in caso di prescrizione purché permanga inalterato l'accertamento, operato con la sentenza di condanna, della sussistenza del reato, della responsabilità dell'imputato e della qualificazione del bene confiscato come profitto dello stesso.