Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 32275/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto derivante da reati tributari, è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia confermato il rigetto della misura cautelare, qualora il ricorrente si limiti a censurare le ragioni esplicite del provvedimento senza confrontarsi con l'ulteriore, autonoma ratio decidendi costituita dall'assenza del periculum in mora già posta a fondamento del rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari; è altresì inammissibile, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., la censura che, pur formalmente dedotta come violazione di legge, si risolva in realtà in una contestazione del profilo motivazionale del provvedimento impugnato, non affetto da mera apparenza.