Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31943/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di conflitto positivo di competenza per territorio relativo a reati tributari, qualora sussista continenza di regiudicande - per essere la contestazione pendente presso un'Autorità giudiziaria più ampia, quanto ad arco temporale o ad importo dell'imposta evasa, rispetto a quella relativa al medesimo fatto pendente altrove - la competenza si radica presso il giudice del procedimento di maggiore ampiezza, sempre che sussista identità ontologica del fatto, irrilevanti restando la diversa qualificazione giuridica e la coincidenza solo parziale degli imputati; inoltre, ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, la competenza per territorio nei reati tributari va determinata avuto riguardo al 'luogo dell'accertamento', inteso quale sede dell'Ufficio presso cui è stata compiuta un'effettiva valutazione degli elementi indicativi della violazione, essendo irrilevante il luogo di mera acquisizione dei dati da sottoporre a verifica.