Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31810/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di misure cautelari personali applicate in relazione al reato di indebita compensazione di crediti inesistenti (art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000), l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento di rigetto della richiesta cautelare, applichi per la prima volta la misura, non è soggetta, a pena di nullità, ai requisiti previsti dall'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. in tema di descrizione sommaria del fatto e indicazione delle norme violate, attesa la diversa ratio delle due disposizioni – non richiamando l'art. 310 cod. proc. pen. l'art. 292 cod. proc. pen. – e la circostanza che le esigenze difensive dell'indagato trovano adeguata soddisfazione nel contraddittorio instauratosi in sede di appello cautelare, in cui l'interessato ha piena conoscenza della contestazione contenuta nella richiesta di misura rigettata dal G.i.p. e ampia possibilità di difendersi.