TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31782/2026

deposito 24/08/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:31782PEN

Reati tributari e penale dell'economiaAccertamento

Principio di diritto

In tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), la sussistenza del dolo specifico di evasione non può essere desunta dai medesimi elementi costitutivi tipici del reato, quali l'annotazione in contabilità della fattura e l'utilizzazione della stessa nella dichiarazione fiscale, occorrendo che il giudice non sovrapponga il piano della consapevolezza dell'inesistenza della prestazione con quello del fine specifico di evasione; né tale dolo può essere desunto in via automatica dalla condotta successiva al fatto, dovendosi tenere conto, a tal fine, anche dell'eventuale adesione dell'imputato all'accertamento compiuto dall'Amministrazione finanziaria e dei pagamenti parziali del debito tributario eventualmente eseguiti, che sono circostanze incompatibili con un giudizio automatico di sussistenza del dolo fondato sul mero mancato pagamento dell'imposta.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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