Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31782/2026
Reati tributari e penale dell'economiaAccertamento
Principio di diritto
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), la sussistenza del dolo specifico di evasione non può essere desunta dai medesimi elementi costitutivi tipici del reato, quali l'annotazione in contabilità della fattura e l'utilizzazione della stessa nella dichiarazione fiscale, occorrendo che il giudice non sovrapponga il piano della consapevolezza dell'inesistenza della prestazione con quello del fine specifico di evasione; né tale dolo può essere desunto in via automatica dalla condotta successiva al fatto, dovendosi tenere conto, a tal fine, anche dell'eventuale adesione dell'imputato all'accertamento compiuto dall'Amministrazione finanziaria e dei pagamenti parziali del debito tributario eventualmente eseguiti, che sono circostanze incompatibili con un giudizio automatico di sussistenza del dolo fondato sul mero mancato pagamento dell'imposta.