Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31601/2026
Reati tributari e penale dell'economiaAccertamento
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui all'art. 219, comma primo, legge fall., si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave; la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, ma alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dalla condotta illecita, dovendosi il giudizio sulla particolare gravità del fatto porre in relazione non al singolo rapporto tra fallito e creditore né a singole operazioni commerciali, ma alla diminuzione globale, e non percentuale, che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti; ne consegue che il giudice del rinvio, investito ai sensi dell'art. 627, comma terzo, cod. proc. pen. dell'accertamento di tale circostanza, è tenuto a fornire, anche mediante il ricorso a consulenza tecnica d'ufficio, una motivazione che dia conto dell'effettiva incidenza causale della condotta distrattiva sulla massa attiva concorsuale, non essendo sufficiente il mero richiamo al valore economico dei beni oggetto di distrazione.