TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31587/2026

deposito 19/08/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:31587PEN

Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di nuove contestazioni in sede dibattimentale, l'esercizio dei poteri del pubblico ministero previsti dagli artt. 516, 517 e 518, comma 2, cod. proc. pen., anche a seguito della modifica dell'art. 519 cod. proc. pen. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non determina, per l'imputato, il recupero della facoltà di richiedere il rito abbreviato per tutti i reati originariamente contestati, rispetto ai quali abbia già consapevolmente lasciato spirare il termine per la relativa richiesta, ma soltanto la possibilità di richiedere il rito alternativo per l'imputazione oggetto della nuova contestazione, non ravvisandosi né nell'espressione 'in ogni caso' di cui all'art. 519, comma 2, cod. proc. pen., né in quella 'definizione del processo' della legge delega n. 134 del 2021, un fondamento testuale per un recupero generalizzato di facoltà processuali già pretermesse, essendo tale soluzione anche sistematicamente incoerente con l'equilibrio tra funzione deflattiva e premialità dei riti alternativi.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

Contenuto divulgativo elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale dai testi ufficiali delle sentenze. Non costituisce consulenza professionale.