Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31407/2026
Reati tributari e penale dell'economiaAccertamento
Principio di diritto
In tema di bancarotta impropria da reato societario, l'utilizzazione di documenti relativi a fatti-reato dichiarati estinti per prescrizione non è preclusa quando essi vengano valorizzati quali riscontri esterni individualizzanti delle dichiarazioni di correità rese da coimputati, pertinenti al medesimo tema di prova, sempre che non siano l'unico fondamento dell'affermazione di responsabilità né si pongano in contrasto con un giudicato assolutorio che abbia negato l'esistenza del fatto storico; inoltre, la regolarità formale delle singole poste infragruppo non esclude la falsità rilevante ai fini della bancarotta impropria, poiché ciascun bilancio di esercizio conserva autonoma funzione informativa e l'iscrizione di crediti, ricavi o rivalutazioni fittizie, anche se relativi a rapporti infragruppo o non transitati nel conto economico bensì iscritti a riserva di patrimonio netto, integra falsa rappresentazione idonea a occultare l'erosione del patrimonio e a cagionare o aggravare il dissesto, quando consenta la prosecuzione dell'attività d'impresa in assenza dei doverosi interventi di ricapitalizzazione o liquidazione. Sussiste inoltre il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la contabilità, sebbene alterata da appostazioni sistematicamente non veritiere, possa essere successivamente ricostruita dal curatore attraverso analisi critica e rettifiche, poiché l'impossibilità o la grave difficoltà di ricostruzione richiesta dall'art. 216, comma primo, n. 2, r.d. n. 267 del 1942 va apprezzata con riferimento alla funzione ordinaria delle scritture di consentire una ricostruzione diretta e non fuorviante della situazione patrimoniale. Quanto alla qualifica di amministratore di fatto ex art. 2639 cod. civ., essa può essere desunta anche dal compimento, in sinergia con l'amministratore di diritto o di fatto principale, di una singola operazione distrattiva di particolare rilievo per la vita della società, attuativa di un disegno fraudolento cui il soggetto abbia consapevolmente partecipato, senza che sia necessario l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo formale né l'esistenza di atti gestori documentalmente formalizzati, laddove tale qualifica sia sorretta da dichiarazioni di correità autonome, convergenti e riscontrate da elementi documentali e societari.