Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 30688/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di determinazione della competenza territoriale per il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.) avente ad oggetto la creazione e cessione di crediti d'imposta fittizi (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000), qualora risulti incerto il luogo di stipula del negozio di cessione del credito, in mancanza di forme di pubblica registrazione o autenticazione idonee a garantirne data e luogo certi, e sia parimenti ignoto il luogo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, non è possibile individuare la competenza né in base al criterio generale del locus commissi delicti (art. 8 cod. proc. pen.), né in base al criterio del luogo in cui si è realizzata l'ultima parte dell'azione o dell'omissione (art. 9, comma 1, cod. proc. pen.), dovendosi pertanto fare applicazione del criterio supplettivo di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., che radica la competenza presso il giudice del luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato.