Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 30660/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di misure cautelari reali, è inammissibile, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il motivo di ricorso per cassazione che, pur formalmente deducendo la violazione di legge, censuri in realtà il vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, quando quest'ultimo abbia reso una motivazione non apparente e coerente con le indicazioni della sentenza rescindente; né trova fondamento normativo, né è mai stato affermato da questa Corte, il principio secondo cui la condanna al pagamento delle spese processuali in sede di riesame sarebbe rimessa alla discrezionalità del Tribunale e potrebbe essere disposta solo in caso di manifesta infondatezza dell'istanza.