Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 30659/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame è ammissibile, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., per il solo motivo della violazione di legge, sicché devono ritenersi inammissibili le censure che, sotto la formale veste della violazione di legge, deducano in realtà vizi di motivazione, quando il provvedimento impugnato risulti sorretto da motivazione non apparente e coerente, sia in ordine al fumus dei reati di truffa aggravata (art. 640-bis cod. pen.) e di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.), sia in ordine al periculum in mora; è inoltre inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen., norma riferita esclusivamente alle misure cautelari personali applicate dal tribunale in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, e non estensibile al sequestro preventivo disposto quale misura cautelare reale.