Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 30067/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di impugnazioni, il contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza penale di primo grado dev'essere fatto valere con l'atto di appello, non potendo essere dedotto per la prima volta in sede di discussione, e, laddove tempestivamente dedotto, prevale, quale immediata espressione della volontà decisoria del giudice, il dispositivo sulla motivazione, salvo che quest'ultima contenga elementi certi e logici tali da far ritenere erroneo il dispositivo stesso, dovendo tale valutazione essere operata caso per caso; ne consegue che, ove il beneficio della sospensione condizionale della pena, menzionato solo in motivazione e non riconosciuto in dispositivo, non sia stato oggetto di specifico motivo di appello, si forma il giudicato sul punto e la relativa questione non può essere riproposta per la prima volta con il ricorso per cassazione.