Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 29854/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di reati tributari, non è inutilizzabile la testimonianza resa dagli operanti verbalizzanti che, in dibattimento, riferiscano il contenuto dell'attività investigativa svolta e diano conto degli esiti tecnico-valutativi contenuti nei processi verbali di constatazione, atteso che, in tal caso, la fonte di prova non è costituita dal documento inutilizzabile, bensì dalla dichiarazione testimoniale resa dal soggetto verbalizzante, il quale espone direttamente il proprio operato investigativo; ne consegue che l'affermazione di responsabilità per il reato di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (art. 8 d.lgs. 9 marzo 2000, n. 74) può fondarsi, senza violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., su un ragionamento logico-deduttivo che desume la fittizietà delle operazioni dalla mancata prova, da parte della società emittente, dell'effettiva disponibilità dei beni oggetto di fatturazione, in uno con le risultanze istruttorie relative alla natura di 'cartiere' delle società fornitrici, non risultando tale conclusione incompatibile con la parziale operatività dell'impresa emittente.