TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 29614/2026

deposito 05/08/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:29614PEN

Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di reati tributari, la questione dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, ostandovi il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., né sussiste in capo al giudice di merito, in assenza di specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciarsi ex officio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., su tale causa di esclusione della punibilità; tale conclusione trova conferma anche ove si acceda alla diversa prospettiva secondo cui è deducibile il vizio di motivazione per omessa rilevazione officiosa della tenuità del fatto, qualora, come nella specie, il ricorrente non abbia indicato i presupposti legittimanti l'applicazione della causa proscioglitiva con riferimento a tutte le condotte contestate (nella specie, sia alla dichiarazione fraudolenta ex art. 2 sia all'occultamento di documentazione contabile ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000).

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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