Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 29611/2026
Reati tributari e penale dell'economiaAccertamento
Principio di diritto
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, il reato si configura come fattispecie a progressione criminosa, sicché, superata la soglia di punibilità, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno costituiscono momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui cessazione coincide con la scadenza del termine per il versamento dell'ultima mensilità (16 gennaio dell'anno successivo); la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla l. n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Inoltre, la effettiva conoscenza della contestazione dell'inadempimento contributivo può essere desunta dalla esatta indicazione del destinatario e dall'indirizzo di recapito sulla raccomandata, essendo irrilevante l'impossibilità di risalire all'identità del consegnatario del plico in assenza di elementi idonei a dimostrare che la comunicazione non sia giunta a conoscenza del destinatario senza sua colpa.