Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 29531/2026
Reati tributari e penale dell'economiaAccertamento
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovvero in qualunque settore gestionale, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare; l'amministratore di fatto è gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto e, ove concorrano le altre condizioni oggettive e soggettive, assume la responsabilità penale per tutti i comportamenti a lui addebitabili. Il relativo accertamento costituisce valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua e logica, e l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza di annullamento, ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., riguarda le questioni di diritto ivi decise e non le affermazioni meramente esplicative della ratio decidendi. Quanto all'elemento soggettivo, il reato di cui all'art. 216, comma primo, n. 2), l. fall. richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, da desumersi con metodo logico-inferenziale dalle modalità della condotta e non dal solo dato materiale dello stato delle scritture.