Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 28849/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ove la confisca non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, la sentenza è ricorribile per cassazione per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen., trattandosi di ipotesi di illegalità della misura di sicurezza rilevante come violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost.; con riferimento al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, il sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 può avere ad oggetto solo il prezzo del reato, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture, e non anche il profitto conseguito dall'utilizzatore per effetto della loro utilizzazione, integrando quest'ultima un delitto autonomo nel quale l'emittente non può concorrere in virtù del regime derogatorio previsto dall'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, che esclude la configurabilità del concorso reciproco tra emittente e utilizzatore e, conseguentemente, l'applicazione del principio solidaristico proprio dei soli illeciti plurisoggettivi; è pertanto affetta da motivazione meramente apparente la sentenza che disponga la confisca senza precisare se la somma ablata costituisca prezzo o profitto del reato, categorie non sovrapponibili, imponendosi l'annullamento con rinvio affinché il giudice accerti se l'imputato abbia conseguito un compenso o un guadagno in correlazione con l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti e, in caso positivo, quale ne sia l'ammontare.