Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 28817/2026
Reati tributari e penale dell'economiaAccertamento
Principio di diritto
In tema di misure cautelari personali applicate in relazione a reati tributari commessi nell'ambito di un'associazione a delinquere finalizzata all'emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, il decreto del pubblico ministero di sequestro di dispositivi informatici, al fine di consentire un'adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo ovvero, in alternativa, indicare le specifiche informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo; il divieto per la polizia giudiziaria di aprire oggetti di corrispondenza o di conoscerne il contenuto, di cui all'art. 254, comma 2, cod. proc. pen., opera solo nella fase di apprensione ad iniziativa della p.g. e viene meno a seguito dell'apposizione del vincolo con decreto del pubblico ministero, che legittima l'analisi tecnica del materiale svolta dalla polizia giudiziaria delegata o da consulente, purché nel rispetto dei principi di pertinenza, proporzionalità, tracciabilità e immodificabilità della copia integrale; inoltre, nel diritto interno vigente, non è necessario un provvedimento del giudice ai fini del sequestro di dati informatici assimilabili al concetto di corrispondenza (quali messaggi whatsapp e chat), essendo sufficiente il provvedimento del pubblico ministero, rientrando quest'ultimo nella nozione di 'autorità giudiziaria' di cui all'art. 15 Cost.