TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 28654/2026

deposito 29/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:28654PEN

Reati tributari e penale dell'economiaIVA

Principio di diritto

In tema di omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000), la causa di non punibilità introdotta dall'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, avendo natura sostanziale e vigenza limitata dal 29 giugno 2024 al 1 gennaio 2026, si applica retroattivamente in quanto norma più favorevole e richiede che il giudice verifichi se il fatto dipenda da una crisi di liquidità non transitoria sopravvenuta all'incasso dell'imposta, causata dall'inesigibilità di crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi ovvero dal mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche, e dalla non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi, non essendo sufficiente il generico richiamo alla difficoltà finanziaria dell'impresa; analogamente, ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., il giudice deve valutare, ai sensi dell'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, in modo prevalente, anche l'entità del debito tributario residuo quale differenza tra il debito iniziale e i pagamenti medio tempore effettuati mediante rateizzazione, quale specifico indice della condotta susseguente al reato, non potendo il diniego fondarsi sul mero superamento della soglia di punibilità senza considerare il progressivo adempimento del debito.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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