TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 28651/2026

deposito 29/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:28651PEN

Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, la competenza per territorio si determina, in via principale, ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., individuando il locus commissi delicti nel luogo in cui, alla scadenza del termine per il versamento, si sarebbe dovuta compiere l'azione doverosa; tuttavia, essendo impossibile individuare con certezza tale luogo per effetto della dematerializzazione del pagamento telematico dei tributi introdotta dall'art. 37, comma 49, d.l. n. 223 del 2006, opera il criterio sussidiario previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, che radica la competenza nel luogo di accertamento del reato, prevalente per la sua specialità sulle regole generali del codice di rito. In tema di omesso versamento IVA, la nuova condizione obiettiva di punibilità introdotta dal d.lgs. n. 87 del 2024 nell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 - secondo cui, in caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione, il reato è punibile solo se il debito residuo supera euro 75.000 - si applica retroattivamente quale disciplina più favorevole ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., ma incombe sull'imputato l'onere di allegare e provare che il debito residuo rientra nella soglia di non punibilità, non essendo il giudice tenuto ad accertarlo d'ufficio in assenza di alcuna specifica indicazione difensiva. La causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotta dal d.lgs. n. 87 del 2024, per cause di forza maggiore sopravvenute all'incasso dell'IVA, richiede che l'imputato fornisca prova specifica della non imputabilità delle cause della crisi di liquidità, della loro posteriorità rispetto all'incasso dell'imposta e della non transitorietà della crisi medesima, non essendo sufficiente la mera allegazione generica di difficoltà economiche dell'impresa o il pagamento prioritario delle retribuzioni dei dipendenti, stante l'inapplicabilità, fuori dalle procedure esecutive e concorsuali, dell'ordine di preferenza dei crediti previsto dagli artt. 2777 e 2778 cod. civ. In tema di causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nei reati tributari, il giudice, ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, lett. b) e c), d.lgs. n. 74 del 2000, come introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, deve valutare in modo prevalente, quale specificazione della condotta susseguente al reato rilevante ex art. 131-bis cod. pen., l'entità del debito tributario residuo risultante dai pagamenti già effettuati in sede di rateizzazione, sicché è erronea la decisione che neghi rilievo al pagamento parziale dell'imposta sul presupposto che i requisiti della tenuità debbano sussistere unicamente al momento del fatto.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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