Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 28469/2026
Reati tributari e penale dell'economiaImposte dirette (IRPEF/IRES)
Principio di diritto
In tema di reato di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per la determinazione dell'imposta evasa, intesa come l'intera imposta dovuta, il giudice penale deve tener conto anche degli elementi negativi del reddito, purché legittimamente detraibili, attraverso una verifica autonoma rispetto a quella tributaria e fondata sulla prevalenza del dato fattuale reale su criteri meramente formali; la deduzione di costi non contabilizzati è ammissibile solo in presenza di allegazioni fattuali idonee a dimostrare, quanto meno con ragionevole dubbio, l'esistenza, l'effettività e l'inerenza del costo all'attività d'impresa, non potendo tale prova essere desunta dal mero riferimento a prelevamenti bancari, in assenza di riscontri fattuali concreti, così determinandosi un'inversione non consentita della presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973.