Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 28445/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di reati tributari, le presunzioni utilizzate in sede di accertamento fiscale non possono essere trasposte automaticamente nel processo penale come prova della responsabilità dell'imputato, ma assumono valore di mero indizio, da valutare congiuntamente ad altri elementi di prova secondo le regole di cui agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.; ne consegue che il giudice di merito, nell'affermare la responsabilità per i delitti di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, non può limitarsi a riprodurre acriticamente le conclusioni dell'accertamento tributario e della notizia di reato, ma deve compiere un'autonoma e puntuale disamina degli elementi indiziari acquisiti, quali la movimentazione dei conti correnti sequestrati, la natura delle prestazioni oggetto di fatturazione, le entrate lecite dell'imputato e le consulenze tecniche prodotte, sicché la motivazione che ometta tale verifica ragionata è affetta da vizio di motivazione e comporta l'annullamento della sentenza con rinvio.