TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 28093/2026

deposito 29/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:28093CIV

AccertamentoContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di accertamento tributario, la delega conferita dal capo dell'ufficio a un funzionario diverso, ai sensi dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di funzioni, sicché, trattandosi di atto organizzativo interno, si presume la sussistenza in capo al delegato dei requisiti soggettivi di appartenenza alla carriera direttiva (ora Area dei Funzionari), senza necessità che egli rivesta qualifica dirigenziale né che la delega specifichi nominativamente il destinatario, la durata o le ragioni di servizio, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita, e l'onere di dimostrare l'assenza di tali requisiti grava sull'Amministrazione solo in caso di specifica contestazione del contribuente, non essendo la relativa nullità rilevabile d'ufficio. Quanto al metodo induttivo di cui all'art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, la sua legittimità può fondarsi su una pluralità di indici presuntivi, quali l'emissione sistematica di scontrini non fiscali, la mancata esibizione del giornale di fondo del misuratore fiscale, l'assenza di fatture passive per acquisti essenziali e la reiterata antieconomicità della gestione, valutati nel loro complesso dal giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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