Corte di Cassazione
Pronuncia n. 28092/2026
AccertamentoImposte dirette (IRPEF/IRES)
Principio di diritto
In tema di accertamento tributario standardizzato mediante studi di settore, lo scostamento tra ricavi dichiarati e risultanze dell'applicativo GE.RI.CO integra una presunzione semplice la cui gravità, precisione e concordanza si definisce solo all'esito del contraddittorio obbligatorio con il contribuente, nel quale l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità in concreto dello standard alla specifica realtà economica e il contribuente ha l'onere di allegare e provare, senza limiti di mezzi, le circostanze che giustificano l'esclusione dall'area dei soggetti cui applicare gli standard o che allontanano la sua attività dal modello normale di riferimento; ne consegue che il giudice di merito, ove riconosca che lo studio di settore corrisponde all'attività effettivamente esercitata e che il contribuente non ha fornito, in sede di contraddittorio, elementi idonei a giustificare il grave scostamento, non può annullare l'accertamento sul mero rilievo della mancata prova, da parte dell'Ufficio, dell'applicabilità concreta degli standard, incorrendo altrimenti in un vizio di motivazione contraddittoria che svuota di efficacia presuntiva lo strumento accertativo.