Corte di Cassazione
Pronuncia n. 28077/2026
AccertamentoContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di accertamento tributario, il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti con riguardo ad una diversa annualità d'imposta preclude il riesame, in sede di giudizio relativo ad altro periodo, solo delle statuizioni che concernono elementi costitutivi della fattispecie dotati di carattere stabile o tendenzialmente permanente, ovvero una questione di fatto o di diritto che rappresenti il presupposto logico comune delle decisioni, non trovando ostacolo in tali ipotesi il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta; ne consegue che l'accertamento, contenuto in una sentenza passata in giudicato relativa all'anno precedente, circa la cessazione dell'attività di un singolo punto vendita non integra un fatto ontologicamente definitivo e permanente, potendo l'attività commerciale riprendere in altre circostanze di tempo e luogo, sicché esso non è idoneo a precludere, nel giudizio relativo all'annualità successiva, la valutazione, quali elementi presuntivi contrari, del mantenimento dell'iscrizione alla Camera di commercio, del possesso della partita IVA e della presentazione di dichiarazioni fiscali attestanti il sostenimento di spese per lavoro dipendente.