Corte di Cassazione
Pronuncia n. 28067/2026
AccertamentoImposte dirette (IRPEF/IRES)
Principio di diritto
In tema di accertamento sintetico del reddito ai sensi dell'art. 38, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, qualora la spesa per incremento patrimoniale sia costituita dall'acquisto della nuda proprietà di un immobile, il contribuente fornisce idonea prova contraria, ai sensi del sesto comma del medesimo articolo, dimostrando documentalmente - anche attraverso le risultanze dello stesso atto notarile di trasferimento - che il prezzo è stato pagato interamente con denaro di un familiare per spirito di liberalità, configurandosi in tal caso una donazione indiretta; in assenza di elementi presuntivi di segno contrario idonei a inficiare l'attendibilità di tale dichiarazione, il contribuente non è tenuto a fornire ulteriore prova circa l'effettiva provenienza della provvista utilizzata dal familiare donante, atteso che la stessa appartiene a quest'ultimo e non al contribuente. La dichiarazione resa nell'atto pubblico notarile circa la provenienza della provvista non gode dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., sicché può essere contestata con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso, riguardando il contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese dalle parti e non l'attività fidefacente del pubblico ufficiale.