Corte di Cassazione
Pronuncia n. 28042/2026
AccertamentoContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di identificazione del soggetto passivo d'imposta non residente, ai fini della verifica della legittimazione ad agire in giudizio, deve essere privilegiato il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale della diversità del codice fiscale: pertanto, ove risulti la cancellazione del precedente codice fiscale attribuito a una società estera e l'attribuzione di un nuovo codice fiscale in capo a un soggetto avente identica denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese, il giudice di merito non può limitarsi a rilevare la diversità formale dei codici fiscali per escludere l'identità soggettiva e la conseguente legittimazione ad agire, ma deve procedere a una valutazione complessiva degli elementi fattuali idonei a ricostruire l'identità sostanziale del soggetto.