Corte di Cassazione
Pronuncia n. 28010/2026
Tributi localiContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di accorpamento dei Consorzi di bonifica siciliani disposto dall'art. 13 della legge regionale Sicilia n. 5/2014, l'istituzione del nuovo ente accorpante non determina l'automatica ed immediata estinzione dei Consorzi territoriali preesistenti, non prevedendo la norma regionale alcun effetto estintivo istantaneo né una disciplina del trasferimento di beni e rapporti analoga a quella eventualmente contemplata da altre leggi regionali; ne consegue che i Consorzi accorpati conservano la propria soggettività giuridica e la legittimazione ad agire, anche in ambito tributario per l'emissione di atti impositivi relativi al contributo di bonifica, sino al completamento del processo di riunificazione e per effetto della perdurante vigenza degli affidamenti in atto, sicché l'erronea qualificazione del rapporto tra vecchio e nuovo Consorzio in termini di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. - istituto non esportabile in ambito pubblicistico - non incide sulla validità dell'atto impositivo né sulla titolarità del potere impositivo in capo al Consorzio accorpato.