TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 28010/2026

deposito 28/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:28010CIV

Tributi localiContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di accorpamento dei Consorzi di bonifica siciliani disposto dall'art. 13 della legge regionale Sicilia n. 5/2014, l'istituzione del nuovo ente accorpante non determina l'automatica ed immediata estinzione dei Consorzi territoriali preesistenti, non prevedendo la norma regionale alcun effetto estintivo istantaneo né una disciplina del trasferimento di beni e rapporti analoga a quella eventualmente contemplata da altre leggi regionali; ne consegue che i Consorzi accorpati conservano la propria soggettività giuridica e la legittimazione ad agire, anche in ambito tributario per l'emissione di atti impositivi relativi al contributo di bonifica, sino al completamento del processo di riunificazione e per effetto della perdurante vigenza degli affidamenti in atto, sicché l'erronea qualificazione del rapporto tra vecchio e nuovo Consorzio in termini di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. - istituto non esportabile in ambito pubblicistico - non incide sulla validità dell'atto impositivo né sulla titolarità del potere impositivo in capo al Consorzio accorpato.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

Contenuto divulgativo elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale dai testi ufficiali delle sentenze. Non costituisce consulenza professionale.