Corte di Cassazione
Pronuncia n. 28007/2026
Principio di diritto
In tema di revocazione delle sentenze tributarie, integra l'errore di fatto revocatorio ex art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. la supposizione, da parte del giudice di merito, dell'esistenza di un fatto decisivo - quale la riconducibilità dell'avviso di accertamento catastale impugnato ad un procedimento di revisione parziale del classamento per microzone comunali ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 - la cui insussistenza risulti incontrastabilmente dagli atti e documenti di causa e non abbia costituito oggetto di dibattito tra le parti, ove tale erronea supposizione sia stata determinante ai fini dell'esclusione del vizio di motivazione dell'atto impositivo. In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per difetto di autosufficienza e specificità ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., il motivo con cui si censuri la valutazione di congruità della motivazione di un avviso di accertamento catastale senza riprodurne testualmente i contenuti rilevanti e senza confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'inidoneità motivazionale dell'atto e sull'inammissibilità della sua integrazione postuma con elementi non allegati né conoscibili dal contribuente, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000.