Corte di Cassazione
Pronuncia n. 28004/2026
Tributi localiContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di consorzi di bonifica siciliani, l'art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5 del 2014, nello stabilire l'accorpamento dei consorzi territoriali in nuovi macro-consorzi (Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale), non ne ha previsto l'immediata soppressione, bensì ha delineato un processo di riorganizzazione destinato a concludersi solo all'esito del periodo transitorio, durante il quale i consorzi accorpati conservano piena legitimatio ad causam, in virtù della perdurante vigenza di piani, regolamenti, ruoli ed affidamenti già in essere, sicché gli atti impositivi e la legittimazione processuale attiva del consorzio territoriale accorpato permangono fino al completamento del processo di riunificazione, senza che possa configurarsi alcun rapporto di mandato senza rappresentanza o di delega tra l'ente accorpante e quello accorpato. Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito omettendo di pronunciare su un vizio processuale rilevabile d'ufficio, come il difetto di legitimatio ad causam, la parte interessata è onerata di proporre impugnazione sul punto nel grado successivo, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, primo comma, c.p.c., salvo che si tratti di vizi rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado per espressa previsione di legge, di questioni fondanti o di ipotesi di ragione più liquida, nel qual caso il giudice del gravame può rilevarli ex officio senza che si formi il giudicato interno.