Corte di Cassazione
Pronuncia n. 28003/2026
Tributi localiContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di consorzi di bonifica siciliani, l'art. 13 della legge regionale Sicilia n. 5 del 2014, nel disporre l'accorpamento dei consorzi territoriali in due nuovi macro-consorzi, non ne ha previsto l'immediata soppressione, bensì un processo di riorganizzazione che si conclude solo con il completamento delle relative procedure; ne consegue che, in virtù della vigenza, prevista dall'art. 19, comma 13, del Regolamento di Organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, di piani, regolamenti, ruoli ed affidamenti dei consorzi accorpati fino a diversa determinazione degli organi del nuovo ente, il consorzio territoriale preesistente conserva la propria legitimatio ad causam e la titolarità del potere impositivo e di esazione fino alla conclusione del processo di accorpamento, non essendo configurabile né l'estinzione automatica dell'ente accorpato né un rapporto di mandato senza rappresentanza o di delegazione interorganica con il nuovo consorzio accorpante.